PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) soggetti esposti all'amianto:

              1) i lavoratori addetti ad operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto;

          b) soggetti ex esposti all'amianto:

              1) i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si siano trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto.

Art. 2.
(Fondo per le vittime dell'amianto).

      1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato «Fondo», a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, a favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del

 

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testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni.
      2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
      3. Il finanziamento del Fondo è posto a carico, per un terzo, delle imprese e, per due terzi, del bilancio dello Stato. La quota posta a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere posto a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Agli oneri posti a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
      4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, durata in carica e compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

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Art. 3.
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

      1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.
      2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, e successive modificazioni.
      3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma quinquennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi da queste ultime stabilite.
      4. Ai fini del presente articolo, il Fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

 

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Art. 4.
(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati, dal naviglio mercantile e dagli aeromobili).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «6-bis. A decorrere dall'anno 2007, la detrazione di cui al comma 6 compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute, con la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 10 per cento, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché del naviglio mercantile e degli aeromobili, volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati, nel naviglio mercantile e negli aeromobili».

      2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono attuati secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, e successive modificazioni.
      3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione, alle

 

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competenti aziende sanitarie locali (ASL), dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili, nel naviglio mercantile e negli aeromobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).

      1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che siano stati esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:

          a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 fino a cinque anni di esposizione;

 

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          b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai cinque ai dieci anni di esposizione;

          c) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,50 oltre i dieci anni di esposizione»;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 1-bis sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si, trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi anche, se ritenuto opportuno, di prove testimoniali o della letteratura scientifica in materia ovvero mediante il confronto con casi similari e tenuto conto degli eventuali cambiamenti subiti dalle aziende, dai cantieri navali e dal naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria non interrompono il computo del periodo di esposizione»;

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2008. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1»;

          f) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:

      «6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate.
      6-septies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche agli addetti della nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole

 

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imprese che attestino, con idonea documentazione, che il lavoro veniva svolto per conto terzi.
      6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
      6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto che sono andati in trattamento di quiescenza prima del 27 marzo 1992 è corrisposta una somma una tantum a titolo di indennizzo pari a 700 euro per ogni anno di esposizione.
      6-decies. I lavoratori ex esposti all'amianto che hanno fatto domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda ai medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso il ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisidizionale».

      2. Per le finalità dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 6.
(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie causate dall'amianto).

      1. I lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali causate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.

 

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      2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali causate dall'amianto, avvenuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, hanno diritto a un assegno una tantum pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui al medesimo articolo 85.
      3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL e per i loro superstiti il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.
      4. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1, nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2, è posto a carico del bilancio dello Stato. A decorrere dal terzo anno dalla medesima data di entrata in vigore, l'onere è posto a carico del bilancio degli enti assicuratori per i soggetti da essi assicurati ed è posto a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.
      5. Le provvidenze economiche a favore dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita sono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio del medesimo Istituto. Le provvidenze economiche a favore dei cittadini di
 

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cui al comma 1 sono poste carico del Fondo.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2007, di 11 milioni di euro per l'anno 2008 e di 11 milioni di euro per l'anno 2009.

Art. 7.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto).

      1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle ASL, che possono avvalersi anche di strutture sanitarie accreditate.
      3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dall'articolo 5 dalla presente legge, nonché le attività di sorveglianza e di assistenza sanitarie previste dal comma 1 dal presente articolo, sono riportati nei registri degli esposti e dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati di cui, rispettivamente, agli articoli 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e all'articolo 16 della presente legge, nonché nei centri di raccolta dei dati regionali, ove esistenti.
      4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, tenuto e aggiornato

 

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a cura del medico di medicina generale dell'interessato cui, in copia, viene consegnato.
      5. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari nonché le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 8.
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

      1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 1:

      1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

              «e-bis) tre esperti designati dalle regioni»;

      2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

              «m-bis) un rappresentante delle associazioni degli esposti all'amianto e un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

          b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

                  1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non sia già stata dimostrata;

                  2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati;

 

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                  3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

                  4) le possibilità di smaltimento alternativo dei rifiuti contenenti amianto;

                  5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all'amianto;

                  6) il modello di registro degli esposti all'amianto;

                  7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex esposti;

                  8) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti affetti da malattie asbesto-correlate».

Art. 9.
(Istituzione della Conferenza nazionale e della conferenza regionale annuale sull'amianto).

      1. L'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Conferenze nazionale e regionale) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, ogni triennio, una Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, degli esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici ed ambientali, provenienti anche da altri Paesi.
      2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, in ogni regione, una conferenza regionale annuale sull'amianto al fine di verificare la condizione epidemiologica della popolazione regionale in relazione alla presente di malattie asbesto-correlate,

 

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lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali, nonché l'applicazione della legislazione nazionale e regionale nonché dei piani nazionali e regionali sull'amianto».
      2. La Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto e le conferenze regionali di cui all'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono promosse a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Assistenza legale gratuita).

      1. I lavoratori e i cittadini esposti ed ex esposti all'amianto affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le rispettive famiglie in caso di loro decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e con le associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 11.
(Campagne informative).

      1. Il Ministero della salute promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto-correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
      2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007.

 

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Art. 12.
(Istituzione della commissione regionale permanente l'amianto).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le modalità per l'istituzione, in ogni regione, di una commissione regionale permanente sull'amianto avente lo scopo di monitorare l'applicazione della legislazione nazionale regionale sull'amianto e di preparare la conferenza regionale annuale sull'amianto di cui all'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.
      2. La commissione regionale permanente sull'amianto è composta da nove membri, di cui un terzo rappresentanti della regione, delle ASL e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), un terzo rappresentanti degli operatori della prevenzione, dell'epidemiologia e degli istituti universitari di medicina del lavoro, e un terzo rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti e delle vittime dell'amianto designati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
      3. La commissione regionale permanente sull'amianto elegge un presidente scelto al proprio interno fra i rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto e delle vittime dell'amianto di cui al comma 2 e si dota di un proprio statuto in cui sono stabilite le funzioni e le responsabilità del presidente.

Art. 13.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entra in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di esposizione all'amianto, riunendole e coordinandole fra loro, sulla base dei princìpi e criteri direttivi

 

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stabiliti ai sensi della presente legge, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come da ultimo modificata dalla presente legge, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come da ultimo modificato dalla presente legge, e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

Art. 14.
(Divieto di estrazione e di uso delle pietre verdi).

      1. L'articolo 4 e l'allegato 4 annesso al decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, sono abrogati.

Art. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

      1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 59-quinquies, i commi 2 e 4 sono abrogati;

          b) all'articolo 59-decies:

              1) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il non superamento del valore limite non esenta il datore di lavoro dall'eliminare in modo totale l'amianto negli ambienti di lavoro»;

              2) al comma 2, le parole: «Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Quando viene riscontrata la presenza di amianto, il datore di lavoro ne individua le cause e»;

          c) al comma 1 dell'articolo 59-undecies, la parola: «limitare» è sostituita dalla seguente: «eliminare»;

 

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          d) all'articolo 59-duodecies:

              1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

              2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

      «l-bis) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;

      l-ter) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione»;

              3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al citato comma 4»;

              4) il comma 6 è abrogato.

Art. 16.
(Istituzione del registro nazionale dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati).

      1. Presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) è istituito il registro nazionale dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.

 

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Art. 17.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge determinati, quanto all'articolo 2, in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 3, in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 4, in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 5, in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 6, in 9 milioni di euro per l'anno 2007 e in 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, quanto all'articolo 7, in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, quanto all'articolo 10, in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 e, quanto all'articolo 11, in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dai commi 2 e 3.
      2. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».

      3. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 120 milioni di euro annui.